Nuovo CCNL Colf, badanti e baby sitter dal 1° ottobre 2020: cosa cambia?

6 Ottobre 2020

Nuovo CCNL lavoro domestico: per colf, badanti e babysitter, le novità partiranno dal 1° ottobre 2020 e saranno operative fino a fine 2022.

Il nuovo contratto prevede un aumento di stipendio mensile pari a 12,00 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super, a partire dal 1° gennaio 2021, con un sistema di indennità dal 1° ottobre 2020 dai 100 ai 116 euro.
Ad averne diritto saranno i prestatori d’opera che assistono bambini fino a 6 anni, assistenti familiari e badanti che assistono più di una persona non autosufficiente.
Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.

Non solo stipendi

Nel nuovo CCNL lavoro domestico sparisce la “tripartizione” colf, badanti e babysitter.
L’aumento degli stipendi è solo una delle tante novità previste dal nuovo CCNL del lavoro domestico per il triennio 2020-2022.
Tra le novità più di rilievo vi è la suddivisione in quattro livelli dell’inquadramento degli assistenti familiari, a ciascuno dei quali corrispondono due diverse tabelle retributive, suddivise in base a conoscenze e competenze possedute per la mansione richiesta.
Si supera la “tripartizione” tra colf, badanti e babysitter, con l’obiettivo di individuare il corretto inquadramento del collaboratore domestico in base al contesto di lavoro, distinguendo tra chi si occupa di cura della casa o delle persone.
Debutta la nuova figura dell’assistente educatore formato, un aiuto in più per chi ha l’esigenza di accudire, all’interno delle mura domestiche, persone, anche bambini, in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
Nuovo CCNL lavoro domestico, più vantaggi anche per le famiglie.
Le novità però riguardano anche le famiglie che si avvalgono del supporto di collaboratori domestici, soprattutto nei casi di necessità dovuti a problemi di salute.
Dal 1° ottobre per per le famiglie che hanno bisogno di un’assistenza continua, sarà economicamente più conveniente assumere la badante notturna o una lavoratrice in sostituzione della titolare.
A partire dal 1° ottobre, per chi ha necessità di assumere una badante notturna viene consentito di versare i contributi previdenziali su un orario convenzionale di 8 ore, con una riduzione di 24 ore settimanali.
Per chi necessita di assistenza 24 ore su 24, il nuovo CCNL lavoro domestico prevede vantaggi economici per l’assunzione di una badante che integri il lavoro della titolare nelle ore di riposo.
L’obiettivo del CCNL lavoro domestico 2020 è evidentemente duplice: offrire maggiori tutele a colf, badanti e babysitter, rendendo conveniente seguire la strada della regolarità, sia per il lavoratore che per la famiglia, arginando il fenomeno del lavoro nero.
Nel prossimo meeting Angelus approfondiremo tutti gli aspetti del nuovo CCNL.

In sintesi

Di seguito, per una prima analisi, l’elenco delle novità principali:

  • Non è più previsto il passaggio dal livello A al livello B per le colf polifunzionali senza esperienza. Ora se la colf svolge più mansioni (sia pulizie, che stiro, che lavanderia, ecc) é direttamente inquadrata al livello B.
  • La figura della baby sitter si fonde con quella di tata prevedendo sempre il livello BS come inquadramento. Le baby sitter  che assistono bambini con età inferiore ai 6 anni, data la maggiore responsabilità richiesta, avranno diritto ad un’indennità aggiuntiva rispetto alla paga sindacale del livello BS base, ovvero la baby sitter che assiste bambini sotto i 6 anni avrà la stessa retribuzione del livello CS.
  • La badante che presta assistenza a più di una persona non autosufficiente, ha diritto ad un’indennità aggiuntiva.
  • Nasce la figura dell’assistente educatore formato, assunto con lo scopo di seguire persone con disabilità psichica, o disturbi dell’apprendimento e/o relazionali, all’interno di un progetto educativo specifico.
  • Le collaboratrici assunte con livelli B, BS, CS (per qualsiasi contratto) o DS (solo non conviventi), in possesso della certificazione di qualità, avranno diritto ad un’indennità aggiuntiva.
  • Ai fini del versamento dei contributi relativi alla Cassa colf, sono state stabilite un massimo di ore settimanali convenzionali per i contratti notturni di presenza e assistenza. Per la presenza, anche se la badante é assunta con un full-time 54 ore, ai fini della cassa colf sono conteggiate solo 30 ore settimanali mentre, per l’assistenza notturna, 48 ore.
  • Il periodo di prova aumenta a 30 giorni di effettivo lavoro per tutti i conviventi. Per colf e badanti non conviventi invece resta tutto com’era in precedenza, con 30 giorni per livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri.
  • La badante che sostituisce quella principale convivente durante i riposi, avrà diritto, dal 1° ottobre, anche al vitto e alloggio in natura o denaro.
  • Se la colf o badante durante le ferie dovesse contrarre una qualsiasi patologia, tale da portare al ricovero ospedaliero, tali giornate saranno indicate come malattia.
  • Dal 1° ottobre si potranno utilizzare i permessi retribuiti anche per incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare.
  • Al padre lavoratore domestico spettano ora 7 giorni di permesso nel caso di nascita di un figlio.
  • Anche per il settore domestico sarà riconosciuto d’ora in poi un periodo di congedo alle collaboratrici che hanno subito violenza. Il congedo, che sarà retribuito dall’Inps, potrà essere di massimo 3 mesi e potrà essere usufruito nell’arco temporale di 3 anni, su base oraria o giornaliera.
  • Nel caso di presenza di sistemi di videosorveglianza nell’abitazione del datore/assistito, quest’ultimo deve indicarlo al momento dell’assunzione; inoltre, é fatto divieto di apporre telecamere nell’alloggio privato del collaboratore nonchè nei servizi igienici.
  • In caso di decesso del datore di lavoro, rispondono in solido, oltre ai familiari coabitanti, anche i coniugi, le persone unite da unione civile o stabile convivenza di fatto se tale legame é certificato da registrazione storico anagrafica e comunque nel limite dei debiti contratti dal defunto solo dopo tale registrazione.

Al fine di ottemperare alle nuove norme previste abbiamo effettuato delle modifiche al nostro gestionale che vi permetteranno in fase di comunicazione al Consulente del lavoro e relativa stipula del contratto di :

  • Inserire oltre alla residenza del lavoratore anche il domicilio da utilizzare per i fini contrattuali;
  • indicare anche per i lavoratori conviventi, la ripartizione dell’orario di lavoro da riportare nella lettera di assunzione;
  • indicare se all’interno della abitazione vi è o meno un impianto di videosorveglianza.

Vi rappresentiamo che a partire dal 1 di ottobre la lettera di assunzione riporterà anche, così come previsto dal nuovo contratto:

  • il periodo di prova a 30 giorni lavorativi;
  • il domicilio del lavoratore;
  • la ripartizione dell’orario di lavoro anche per i conviventi;
  • il periodo di ferie concordate;
  • l’indicazione della messa a disposizione del lavoratore di spazi per custodire i propri beni;
  • l’eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno del luogo di lavoro.

Consapevoli che in attesa di ulteriori interpretazioni del nuovo contratto saremo costretti a riportare eventuali modifiche al gestionale, vi comunichiamo che dal 1 di ottobre non sarà ancora operativo l’automatismo di calcolo relativo alle indennità aggiuntive dovute al lavoratore previsti per:

  • l’assistenza a più di una persona convivente;
  • possesso della certificazione di qualità da parte del lavoratore.

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